Di regola sì: la fascia di 300 metri dalla battigia è sottoposta per legge a vincolo paesaggistico (art. 142, c. 1, lett. a, D.Lgs. 42/2004). Fanno eccezione alcune aree già urbanizzate al 6 settembre 1985, come le zone A e B dei piani urbanistici. Per ampliare serve prima l’autorizzazione paesaggistica. A lavori fatti, invece, di norma non è possibile regolarizzare: l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria (art. 146, c. 4). La sanatoria resta possibile solo nei casi dell’art. 167, come i lavori senza nuove superfici o volumi. Dal 2024, però, l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 (Salva Casa) consente l’accertamento di conformità per difformità parziali e variazioni essenziali, anche con nuove superfici o volumi. Per questa via serve il parere vincolante della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica. La guida alle verifiche per comprare casa al mare elenca i controlli.