Di regola sì. Se però il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, la provvigione è dovuta solo quando la condizione si verifica. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il verificarsi della condizione ne fa cessare gli effetti, ma la provvigione resta dovuta. Se il contratto è annullabile o rescindibile, la provvigione resta dovuta, salvo che il mediatore conoscesse la causa di invalidità. La disciplina è nell’articolo 1757 del codice civile. Il quadro completo è nella guida su chi paga la provvigione dell’agenzia immobiliare.