
Chi paga la provvigione dell’agenzia immobiliare
Salvo diversi accordi, la provvigione è dovuta da entrambe le parti: quando sorge il diritto, quanto si paga e le condizioni di Trevi Elite nel residenziale.
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Come verificare il vincolo, quando presentare la denuncia (30 giorni), quanto dura la prelazione (60 o 180 giorni) e quali permessi servono per i lavori.
Aggiornato a ottobre 2026. Fonti e metodologia sono indicate in fondo all’articolo.
Un immobile vincolato come bene culturale si può vendere, ma con una regola che non vale per le altre case. Il rogito si firma, ma resta sospeso: entro 60 giorni dalla denuncia alla Soprintendenza lo Stato può comprare l’immobile al posto dell’acquirente, allo stesso prezzo scritto nell’atto. È il diritto di prelazione. Vale per ogni venditore e riguarda l’atto di vendita già firmato, non l’offerta né il preliminare. Se chi vende è una persona fisica o una società, non serve alcun permesso del Ministero prima del rogito: il venditore deve però comunicare la vendita alla Soprintendenza, l’ufficio del Ministero della cultura competente per territorio, e attendere la decisione dello Stato. Per i beni di enti pubblici e di enti senza scopo di lucro le regole sono più severe, come si vede più avanti.
I tempi sono fissati dalla legge. Entro 30 giorni dal rogito la vendita va comunicata alla Soprintendenza con la denuncia di trasferimento. Il nome inganna: non si denuncia nessuno, è una comunicazione obbligatoria, e chi la omette commette un reato. Da quando la Soprintendenza la riceve, lo Stato ha 60 giorni per decidere se comprare e per notificarlo a venditore e acquirente. In quei 60 giorni la vendita non è definitiva e il venditore non può consegnare l’immobile. Se la denuncia manca, è presentata dopo i 30 giorni o è incompleta, lo Stato ha 180 giorni invece di 60. Denuncia e prelazione riguardano solo i beni culturali: il vincolo paesaggistico, da solo, non le comporta.
Le regole sono quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004): gli articoli citati sono del Codice, salvo diversa indicazione.
Quando il venditore è una persona fisica o una società, la sequenza è questa:
Quando a vendere è un ente pubblico o un ente privato senza scopo di lucro, per esempio un comune, una parrocchia o una fondazione, le regole sono più severe. Se l’edificio è opera di un autore non più vivente, è stato realizzato più di settanta anni fa e non è ancora stato verificato, prima serve la verifica dell’interesse culturale: fino alla sua conclusione non può essere venduto a un privato (art. 54). Se l’interesse è confermato, la vendita richiede l’autorizzazione del Ministero (artt. 55 e 56), e alcuni beni del demanio culturale non possono essere venduti a privati. Nelle vendite regolate dall’art. 56, le condizioni poste nell’autorizzazione vanno riportate nell’atto e trascritte nei Registri immobiliari, e vincolano anche chi compra.
Il primo controllo si fa online, sui portali del Ministero della cultura: Vincoli in Rete per il vincolo culturale e il SITAP (Sistema informativo territoriale ambientale e paesaggistico) per quello paesaggistico.
Vincoli in Rete permette di cercare per testo e su mappa i beni architettonici e archeologici tutelati. Comprende anche la Carta del Rischio, l’archivio dei decreti di vincolo su immobili emessi dal 1909 al 2003. Il SITAP mostra su mappa i perimetri delle aree con vincolo paesaggistico.
Nessuno dei due portali basta da solo. Il Ministero avverte che i dati di Vincoli in Rete possono non essere aggiornati e che il SITAP non è completo e non ha valore di certificazione. Per un immobile specifico la conferma va chiesta alla Soprintendenza competente per territorio.
Il secondo controllo è documentale. La dichiarazione che impone il vincolo culturale è trascritta nei Registri immobiliari e vale anche per ogni proprietario successivo (art. 15). Per questo la si cerca con una visura ipotecaria, cioè una ricerca nei Registri immobiliari sull’immobile. Se la visura non la mostra, però, non si può escludere ogni tutela, come spiegato qui sotto.
Per gli immobili di enti pubblici e di enti privati senza scopo di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, il vincolo può esistere anche senza dichiarazione. Se l’edificio è opera di un autore non più vivente ed è stato realizzato più di settanta anni fa, è tutelato direttamente dalla legge (art. 10, comma 1).
La tutela resta finché una verifica del Ministero non esclude l’interesse culturale (art. 12). La verifica deve chiudersi entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, ma la scadenza del termine, da sola, non fa cadere la tutela. Se l’interesse è escluso, il bene esce dalla tutela. Se è confermato, l’esito vale come dichiarazione e viene trascritto. Chi compra da uno di questi enti deve quindi sapere che il vincolo può esserci anche quando nei registri non risulta.
Può capitare che il procedimento per imporre il vincolo sia stato avviato ma non ancora concluso. Dalla comunicazione di avvio l’immobile è trattato in via provvisoria come vincolato: per i lavori serve l’autorizzazione e, in caso di vendita, va presentata la denuncia. La prelazione, invece, non si applica (art. 14, comma 4). Questi effetti cessano se il procedimento non si chiude entro il termine fissato dal Ministero (art. 14, comma 5).
Il vincolo culturale protegge il bene in sé, per il suo valore storico o artistico. Il vincolo paesaggistico protegge il luogo: un’area o un immobile per il suo valore nel paesaggio. Sono due regimi separati, con autorità, procedure e conseguenze diverse, e lo stesso immobile può averne uno, l’altro o entrambi.
Un immobile di una persona fisica o di una società diventa bene culturale solo con una dichiarazione del Ministero che ne riconosce un interesse particolarmente importante, per esempio storico o artistico (artt. 10 e 13). Per gli enti vale la regola vista sopra. Il Codice cita espressamente ville, parchi e giardini di interesse artistico o storico. In linea generale restano esclusi gli edifici opera di un autore vivente o realizzati da non più di settanta anni (art. 10, comma 5).
Il vincolo paesaggistico nasce in tre modi (art. 134):
Le aree tutelate per legge non hanno bisogno di alcuna dichiarazione. Tra queste:
Per tutte queste categorie, tranne parchi e riserve, la tutela per legge non si applica alle aree che al 6 settembre 1985 i piani urbanistici classificavano come zone A o B, cioè le parti storiche della città e quelle già edificate in tutto o in parte (art. 142, comma 2; D.M. 1444/1968). La norma prevede anche altri due casi di esclusione, e ogni esclusione va verificata sull’immobile specifico.
La tabella riassume le differenze che contano in una compravendita.
| Aspetto | Vincolo culturale | Vincolo paesaggistico |
|---|---|---|
| Che cosa protegge | Il bene in sé, per il suo valore storico o artistico | Il luogo, per il suo valore nel paesaggio |
| Chi lo impone | Il Ministero, con una dichiarazione trascritta nei registri (artt. 13-15); per alcuni immobili di enti, anche la legge, in attesa della verifica (artt. 10 e 12) | Di regola la Regione, con una dichiarazione (artt. 136-140); oppure la legge (art. 142) o il piano paesaggistico |
| Denuncia e prelazione | Denuncia per vendite, donazioni e successioni; prelazione solo per vendite e altri trasferimenti a pagamento (artt. 59-62) | No |
| Lavori | Autorizzazione della Soprintendenza; autorizzazione del Ministero per rimozione o demolizione (art. 21) | Autorizzazione paesaggistica della Regione o dell’ente delegato, dopo il parere della Soprintendenza, di regola vincolante (art. 146) |

È la comunicazione con cui si informa la Soprintendenza di un atto che trasferisce la proprietà di un bene culturale. Nella vendita la presenta il venditore, entro 30 giorni dal rogito, alla Soprintendenza competente per territorio (art. 59). Nella pratica, come indica la Soprintendenza di Venezia, se ne occupa di solito il notaio che ha stipulato l’atto; l’obbligo di legge resta comunque del venditore.
Nella donazione l’obbligo è di chi dona. In altri casi la denuncia spetta a soggetti diversi (art. 59, comma 2):
Il vincolo indiretto (art. 45), che la Soprintendenza di Venezia chiama anche zona di rispetto, non tutela l’edificio in sé ma un bene culturale vicino. Il Ministero può imporre agli immobili intorno distanze, misure e altre regole per proteggere l’integrità del bene, la sua prospettiva, la sua luce e il suo decoro.
Si denunciano gli atti che trasferiscono la proprietà dell’immobile, tutta o in parte, sia a pagamento sia gratuitamente. Secondo la Soprintendenza di Venezia e quella di Genova e La Spezia:
Secondo la Soprintendenza di Venezia la denuncia si presenta in carta libera, per e-mail o PEC, con copia dell’atto. Deve contenere almeno (art. 59, comma 4):
Una denuncia senza queste indicazioni, o con dati incompleti o imprecisi, per legge si considera non presentata (art. 59, comma 5). In quel caso lo Stato ha 180 giorni invece di 60, come spiegato più avanti.
La prelazione è il diritto dello Stato di acquistare un bene culturale venduto dal proprietario: lo Stato subentra all’acquirente, allo stesso prezzo. La esercita il Ministero della cultura entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia (artt. 60 e 61). Vale per le vendite e per gli altri trasferimenti a titolo oneroso, cioè a pagamento, anche quando il corrispettivo non è denaro: per esempio quando il bene viene conferito in una società o ceduto per pagare un debito. Non vale per successioni e donazioni.
Se decide di comprare, il Ministero notifica il provvedimento al venditore e all’acquirente entro lo stesso termine. La proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica (art. 61, comma 3).
Lo Stato acquista allo stesso prezzo stabilito nell’atto di vendita o, per il conferimento in società, allo stesso valore indicato nell’atto (art. 60). Lo Stato, invece, non è tenuto a rispettare le altre clausole del contratto (art. 61, comma 5).
Se il bene è venduto insieme ad altri per un prezzo unico, o è ceduto senza un corrispettivo in denaro, per esempio in permuta, il valore lo determina chi esercita la prelazione. Se il venditore non lo accetta, il valore lo fissa un terzo scelto di comune accordo. In mancanza di accordo, il terzo è nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese della valutazione sono anticipate dal venditore, e la valutazione si può contestare in caso di errore o di evidente iniquità (art. 60).
La Regione, un comune o un altro ente pubblico territoriale può chiedere di esercitare la prelazione al posto dello Stato. Presenta una proposta al Ministero, che può rinunciare al proprio diritto e trasferirlo all’ente. Ogni passaggio ha un termine proprio, sempre calcolato dalla ricezione della denuncia (art. 62):
Anche in questo caso, quindi, tutto si decide entro 60 giorni dalla denuncia, e la proprietà passa all’ente dalla data dell’ultima notifica (art. 62, comma 3).

Fino a 60 giorni dopo la ricezione della denuncia la vendita è firmata, ma non ancora definitiva: dipende dalla decisione dello Stato, e il venditore non può consegnare l’immobile (art. 61, comma 4). I 60 giorni partono dalla ricezione della denuncia, non dal rogito, quindi l’attesa comprende anche il tempo tra la firma e la denuncia. Se la denuncia viene presentata l’ultimo giorno utile, dal rogito passano circa 90 giorni.
Le chiavi non si consegnano il giorno del rogito. L’art. 518-novies del codice penale punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro:
Il venditore può consegnare l’immobile all’acquirente solo quando i 60 giorni sono scaduti senza prelazione. Trasloco, lavori e ogni altro impegno che dipende dalla disponibilità della casa vanno quindi programmati a partire da quella data. Se lo Stato esercita la prelazione, l’immobile passa allo Stato e l’acquirente non ne diventa proprietario. Se la esercita solo su una parte dei beni venduti insieme, l’acquirente può sciogliersi dal contratto (art. 61, comma 6).
Tempi e modalità di pagamento del prezzo li stabiliscono le parti nell’atto, perché non previsti dal Codice. Conviene regolarli tenendo conto che, fino alla scadenza dei 60 giorni, l’acquisto può ancora passare allo Stato. Se lo Stato esercita la prelazione, paga lui al venditore il prezzo scritto nell’atto (art. 60), e l’acquirente non diventa proprietario (art. 61).
Scaduti i 60 giorni senza prelazione, di norma venditore e acquirente firmano un secondo atto notarile, l’atto di avveramento: dichiarano che lo Stato non ha esercitato la prelazione e che la vendita è quindi pienamente efficace. In alcune zone la prassi lo ritiene superfluo, perché la condizione deriva dalla legge; alcune Conservatorie, invece, lo richiedono sempre.
Succede quando la denuncia non viene presentata, arriva oltre i 30 giorni o è incompleta. In questi casi lo Stato ha 180 giorni invece di 60. Il conto parte da quando il Ministero riceve la denuncia tardiva o, comunque, tutti gli elementi che la denuncia avrebbe dovuto contenere (art. 61, comma 2). Finché questo non accade, il termine non parte.
Il divieto di consegna previsto dalla legge riguarda i 60 giorni ordinari (art. 61, comma 4). Con una denuncia mancante, tardiva o incompleta, però, l’acquisto resta esposto alla prelazione per tutti i 180 giorni.
Si allungano anche i termini per la Regione e gli enti locali, tutti calcolati da quando il Ministero riceve la denuncia tardiva o gli elementi mancanti (art. 62, comma 4):
C’è poi una regola generale: sono nulli, cioè privi di effetti, gli atti compiuti contro i divieti o senza rispettare le condizioni e le modalità previste dalle norme sulla tutela dei beni culturali (Titolo I della Parte seconda del Codice). Un esempio è la vendita senza l’autorizzazione del Ministero quando è richiesta (art. 164). Un atto nullo, però, non toglie allo Stato la possibilità di esercitare la prelazione entro i 180 giorni.
Per chi compra, una denuncia mancante, tardiva o incompleta significa un acquisto esposto alla prelazione molto più a lungo. Per chi vende, si aggiunge la sanzione penale vista sopra.
Su un immobile vincolato come bene culturale ogni intervento richiede prima l’autorizzazione della Soprintendenza; per rimuoverlo o demolirlo serve quella del Ministero. Se l’immobile si trova anche in un’area con vincolo paesaggistico, serve in più l’autorizzazione paesaggistica, salvo gli interventi che la legge esonera da questa autorizzazione, come la manutenzione che non altera lo stato dei luoghi e l’aspetto esterno degli edifici (art. 149). Sono permessi distinti, da ottenere prima di aprire il cantiere.
L’autorizzazione della Soprintendenza serve per opere e lavori di qualunque genere (art. 21, comma 4). Il cambio di destinazione d’uso va inoltre comunicato alla Soprintendenza. Per rimuovere o demolire, anche con successiva ricostituzione, serve l’autorizzazione del Ministero (art. 21, comma 1). Sono vietati gli usi incompatibili con il carattere storico o artistico dell’edificio o dannosi per la sua conservazione (art. 20).
L’autorizzazione si chiede presentando il progetto o, quando basta, una descrizione tecnica dell’intervento, e può contenere prescrizioni da rispettare nei lavori. Per gli interventi edilizi, salvo alcune procedure speciali (artt. 25 e 26), la Soprintendenza decide entro 120 giorni da quando riceve la richiesta (art. 22):
Il silenzio della Soprintendenza, quindi, non vale come autorizzazione. Se i lavori non iniziano entro 5 anni dal rilascio, la Soprintendenza può aggiungere o modificare le prescrizioni in base all’evoluzione delle tecniche di conservazione (art. 21, comma 5).
Per l’attestato di prestazione energetica degli immobili tutelati, la guida all’APE ha una sezione dedicata.
Nelle aree con vincolo paesaggistico il proprietario non può fare interventi che danneggino i valori del paesaggio. Prima dei lavori presenta il progetto e attende l’autorizzazione (art. 146). La rilascia la Regione, o l’ente a cui la Regione l’ha delegata (provincia, ente parco o comune). Prima di decidere, l’ente deve acquisire il parere della Soprintendenza, da rendere entro 45 giorni da quando riceve gli atti. Di regola il parere è vincolante. Diventa solo obbligatorio, e l’ente può discostarsene, solo dove sono state approvate le regole d’uso dei beni paesaggistici e il Ministero ha verificato che i piani urbanistici vi sono stati adeguati (art. 146, comma 5). Se il parere non arriva, l’amministrazione può decidere dopo i termini fissati dalla legge; il solo passare del tempo, però, non autorizza a iniziare i lavori.
L’autorizzazione paesaggistica va ottenuta prima del permesso di costruire e degli altri titoli edilizi. Vale 5 anni. Se serve un titolo edilizio, i 5 anni decorrono da quando il titolo diventa efficace, salvo che il ritardo dipenda dall’interessato; i lavori iniziati in quel periodo possono concludersi entro l’anno successivo alla scadenza. Non può essere rilasciata a lavori già eseguiti, nemmeno in parte: la regolarizzazione a lavori fatti (sanatoria) è ammessa solo nei casi limitati dell’art. 167, commi 4 e 5.
Una villa storica dichiarata bene culturale può trovarsi anche in un’area con vincolo paesaggistico. In quel caso i lavori richiedono l’autorizzazione prevista per il bene culturale e, salvo gli interventi esenti, anche quella paesaggistica. Le due procedure sono distinte; quando serve, l’autorizzazione paesaggistica è il presupposto del titolo edilizio. Conviene verificare entrambi i vincoli prima di fare un’offerta, perché incidono sui tempi e sui lavori possibili.
La legge 17 marzo 2026, n. 40, in vigore dal 14 aprile 2026, ha modificato il Codice in altri punti, ma non le norme su denuncia, prelazione e nullità degli atti (artt. 59-62 e 164) né la norma sui lavori (art. 21, comma 4).
Le informazioni di questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono consulenza fiscale o legale. Norme e termini possono cambiare.
Se sta valutando l’acquisto o la vendita di una villa o di un palazzo storico vincolato, un advisor di Trevi Elite può approfondire con lei il suo caso e impostare il calendario di trattativa, rogito e consegna tenendo conto dei 30 giorni della denuncia e del termine per la prelazione. Per parlarne in modo più approfondito può contattarci dalla pagina Contatti oppure scriverci direttamente su WhatsApp: rispondiamo entro 24 ore. Se preferisce un incontro di persona, può fissare un appuntamento nei nostri uffici di Via di Porta Pinciana 34, a Roma.
Fonti (testo consolidato di Normattiva consultato il 29 settembre 2026): D.Lgs. 42/2004, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 20, art. 21, art. 22, art. 45, art. 54, art. 55, art. 56, art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, art. 134, art. 136, art. 138, art. 140, art. 142, art. 146, art. 149, art. 164, art. 167; codice penale, art. 518-novies; legge 17 marzo 2026, n. 40 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2026, art. 4); D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2 (testo riportato in una nota della Gazzetta Ufficiale); Notaio Fabio Cosenza, immobili vincolati e atto di avveramento; Ministero della cultura, Vincoli in Rete e SITAP; Soprintendenza di Venezia, denuncia di trasferimento; Soprintendenza di Genova e La Spezia, alienazione e prelazione.