Sì, il preliminare va registrato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla firma. La registrazione è un obbligo fiscale, ma non tutela l’acquirente se il venditore cede l’immobile a un altro acquirente o se sull’immobile viene iscritta un’ipoteca. La trascrizione è un passaggio diverso e si esegue nei registri immobiliari. Richiede un preliminare stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, quindi con l’intervento del notaio, e lo rende opponibile ai terzi. Gli effetti della trascrizione hanno un limite (art. 2645-bis del codice civile). Cessano se il rogito non viene trascritto entro un anno dalla data convenuta per la stipula e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare. Il percorso dalla firma al rogito è nella guida al preliminare di compravendita.